Lo Statuto dell'Associazione Vittorino Chizzolini

Art 1

È costituita l'Associazione "Vittorino Chizzolini", con sede in Brescia, via Martinengo da Barco numero 2.

Art 2

L'Associazione si propone:
di custodire e diffondere la memoria del Professor Vittorino Chizzolini, ispirandosi alla sua testimonianza evangelica;
di alimentare e intensificare un rapporto associativo volto alla collaborazione, all'amicizia, alla solidarietà tra gli ex studenti della Famiglia Universitaria "Cardinal Giulio Bevilacqua - Emiliano Rinaldini";
di collaborare alle iniziative sostenute dalla Fondazione "Giuseppe Tovini" nella sua azione educativa in campo pedagogico, sociale, assistenziale e di cooperazione internazionale, nella piena condivisione dei valori cristiani e culturali che ne ispirano l'opera;
di svolgere la propria attività associativa nell'ambito della Regione Lombardia.

Art 3

L'Associazione non ha fini di lucro. Eventuali acquisizioni, oblazioni, contributi, quote associative e proventi in genere comunque pervenute all'Associazione, costituiranno il Fondo comune che il Consiglio utilizzerà per le attività associative.

Art 4

Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il segretario Tesoriere, il Comitato dei Probiviri.

Art 5

'Assemblea degli Associati è formata, oltre che dai Consiglieri, da tutti coloro che sono stati studenti ospiti presso la Famiglia Universitaria "Cardinal Giulio Bevilacqua - Emiliano Rinaldini".
Essa è convocata almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta e diretta a ciascun associato per l'approvazione del bilancio annuale e del bilancio proposto dal Consiglio.
L'Assemblea si riunisce anche fuori dalla sede sociale.

ART. 6

L'Assemblea delibera:
sugli indirizzi generali dell'Associazione;
sull'approvazione del bilancio annuale e sulla determinazione di eventuali quote annuali di adesione;
sulle modifiche allo Statuto.

ART. 7

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua mancanza, l'Assemblea nomina nel proprio ambito il Presidente della seduta.

Art. 8

Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di un numero qualsiasi di aventi diritto.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dell'Assemblea, che provvede alla nomina dei liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, previo parere consultivo del Consiglio della Fondazione "Giuseppe Tovini" di Brescia

Art. 9

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da quattordici membri di cui undici eletti al proprio interno dall'Assemblea e da tre membri di diritto nelle persone del Presidente della Fondazione "Giuseppe Tovini" e dei due designati dal Consiglio della stessa Fondazione.(Articolo così modificato dall’Assemblea annuale del 1° dicembre 1996. Precedente formulazione: "… composto da nove membri di cui sei eletti …"

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.
Riunioni straordinarie possono essere convocate dal Presidente che vi provvederà obbligatoriamente su richiesta motivata di almeno tre consiglieri.

Le delibere sono assunte a maggioranza. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11

componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se del caso il Consiglio provvede ad integrarsi per cooptazione; il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prima assemblea annuale.

Art. 12

Il Consiglio dell'Associazione ha il compito di convocare l'Assemblea annuale e di promuovere ogni opportuna iniziativa di carattere sociale, spirituale e culturale che rientri nelle finalità dell'Associazione, in armonica integrazione con le attività della Fondazione "Giuseppe Tovini".
Il Consiglio inoltre:
elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario tesoriere;
redige le proposte di bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea;
propone all'Assemblea le modifiche di Statuto;
provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria salvo quanto riservato per legge all'Assemblea;
delibera i regolamenti interni;
assume eventuale personale dipendente e ne determina le funzioni.

Art. 13

Il Presidente ed in sua assenza il Consigliere più anziano rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio.

Art. 14

Il Segretario tesoriere redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e tiene la contabilità dell'Associazione.

Art. 15

Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea con mandato triennale.
Il Comitato controlla l'amministrazione dell'Associazione e redige la relazione sulla tenuta della contabilità che sottopone annualmente all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Il Comitato è altresì competente a decidere le controversie attinenti la vita associativa, che insorgessero tra gli associati o tra questi e l'Associazione e i suoi organi.

 

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